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Cos'è un protesto ? Che cosa comporta ? Può essere cancellato ?

Cos'è un protesto ?

E' l'operazione con la quale viene dichiarato pubblicamente il mancato pagamento di un titolo di credito le cui caratteristiche prevedano l'immediata esigibilità alla sua scadenza: titoli quali assegni bancari, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari sono soggetti al protesto.

Come avviene ?

Il titolo di credito che prevedeva il pagamento a favore di un creditore, in una data specifica certa, viene consegnato, se non coperto, dalla banca emittente ad un notaio o un ufficiale giudiziario. Quest' ultimo si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento e, a fronte della mancata riscossione od in assenza dell'interessato redige la levata del protesto, rendendo così il titolo esecutivo.
Il debitore deve essere identificato con nome, domicilio, luogo e data di nascita.
Il titolo di credito divenuto esecutivo verrà consegnato alla banca che a sua volta lo ritornerà al creditore addebitando a quest'ultimo le spese per il protesto: il creditore deciderà a questo punto, qualora il protestato continuasse a non pagare, di proseguire con il precetto e il conseguente pignoramento nei suoi confronti.

Quando e perché avviene la pubblicazione del protesto ?

Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all'iscrizione su appositi registri. Nella metà ed alla fine di ogni mese, questi deve consegnare, al Presidente della Camera di Commercio ed al Presidente del Tribunale, l'elenco dei protesti levati nel periodo (sia su carta che su supporto informatico).
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell'elenco, entro 10 giorni dalla ricezione, nonché a tutte le variazioni, anche su indicazione del Tribunale.
Il fatto che il protesto sia reso pubblico serve a tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, dal privato cittadino agli istituti di credito ed alle società finanziarie.

Per quanto tempo permane l'iscrizione nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti ?
Qualora la persona protestata non paghi, oltre a subire il pignoramento (nel caso il creditore prosegua nell'attività giudiziale) rimane iscritta nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti per 5 anni.

Si può cancellare un protesto ?

Qualora il protestato effettui il pagamento del dovuto e delle relative spese prima del pignoramento esecutivo e prima che sia decorso un anno dall'iscrizione, la segnalazione del protesto, secondo le nuove normative, può essere cancellata. Se pagasse invece oltre l'anno, l'iscrizione permarrebbe: potrebbe però ottenere che il pagamento venga segnalato nel Registro.

La cancellazione del protesto è automatica ?

No ! Solo nel caso in cui siano decorsi i cinque anni previsti dalla legge. In caso di pagamento entro l'anno, occorre che l'interessato presenti una specifica richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale: contro il diniego alla riabilitazione il debitore può presentare reclamo in Corte d'Appello, entro 10 giorni.
Ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato fa domanda al Presidente della Camera di Commercio, chiedendo la cancellazione definitiva dagli elenchi (cartaceo ed informatico). Se l'istanza non fosse accolta entro 20 giorni dalla presentazione, è possibile ricorrere davanti al Giudice di Pace competente nel luogo di residenza del debitore. Ottenuta la cancellazione, il protesto e' considerato come se non fosse mai avvenuto. L'istanza di cancellazione può essere presentata anche da chi è in grado di dimostrare di essere stato protestato illegittimamente o per errore.

Cos'è il Registro Informatico dei Protesti ? Quali sono le Normative e le Leggi ? Il Registro Informatico dei Protesti provvede alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell'elenco stesso già effettuata dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, n.77.
Il Ministero dell'Industria, affidando alle Camere di Commercio con il Decreto n° 316/2000 l'attuazione del Registro Informatico dei Protesti ha inteso assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale.

Nel Registro sono iscritti i dati relativi a:
a) protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonché le
dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione
b) dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari. Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione

Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i terminali delle Camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse. La consultazione ha luogo su scala nazionale e la Camera di Commercio, su richiesta dell'interessato, rilascia la certificazione sull'esito della ricerca.

Tutte le funzioni di gestione del Registro, il caricamento, la modifica e la cancellazione dei dati, nonché l'interrogazione degli stessi sono realizzate su piattaforma Unix e con accesso, via browser, a procedure Web. Per i Pubblici Ufficiali InfoCamere realizza e rende disponibile la procedura che consente la produzione dell'Elenco Protesti con strumenti informatici e la trasmissione dello stesso su supporto magnetico o per via telematica.

 

Normativa

Il D.M. n. 316 del 9 agosto 2000, regolamenta le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell’art. 3-bis del D.L. 18.9.1995 n.381, convertito dalla L. 15.11.1995 n.480.

La legge n. 235 del 18 agosto 2000 detta le nuove norme in materia di cancellazione dei protesti cambiari.

Il Registro informatico dei protesti sostituisce la pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti cambiari, già a cura delle Camere di Commercio ai sensi della L. n. 77 del 12 febbraio 1955. Esso è accessibile attraverso i terminali delle Camere di Commercio o su altri terminali collegati al sistema informativo camerale.

 

Cancellazione del protesto

Il debitore che paga una cambiale nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati relativi al protesto presentando formale domanda su apposito modello al Presidente della Camera di Commercio il quale deve provvedere entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
La domanda, in bollo, deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) titolo originale quietanzato e relativo atto di protesto: per "titolo quietanzato" si intende un titolo recante il timbro "pagato" dell’istituto di credito con la data del pagamento e la firma di un funzionario della banca oppure titolo accompagnato da dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore (persona
fisica o giuridica ed in questo ultimo caso il legale rappresentante), con firma leggibile e fotocopia del documento di identità. Le suddette dichiarazioni devono riportare i riferimenti precisi del protesto:
b) fotocopia del documento di identità del protestato.

Per ottenere la cancellazione del Registro è necessario inoltre pagare alla Camera di Commercip diritti di segreteria pari ad € 8,00 per ogni singolo protesto.

Riabilitazione dei protestati

Il debitore che paga una cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto e non ha subito ulteriore protesto, può chiedere la riabilitazione presentando domanda al Presidente del Tribunale (art. 17 L. 7 marzo 1996 n. 108 come modificato dall’art. 3 L. 18 agosto 2000 n. 235) corredata dai documenti giustificativi.

Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti, presentando istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, con il provvedimento di riabilitazione.

 

Dichiarazione di rettifica

Il debitore che provvede al pagamento del titolo oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere l’annotazione nel Registro Informatico dei Protesti. Essa deve essere firmata in modo leggibile e corredata della fotocopia del documento d’identità del dichiarante. Analoga istanza può essere richiesta dal debitore che non ha adempiuto all’obbligazione a causa di una controversia. Per la pubblicazione è dovuto un rimborso spese pari a € 5,00 per ciascuna dichiarazione (Circolare Minindustria n. 838/c del 03.05.1955 come modificata dall’art. 2 della L. 18 agosto 2000, n. 235).

N.B.: I contenuti delle normative, delle leggi e la modulistica allegata sono stati integralmente presi dai siti delle Camere di Commercio Italiane alle quali potrai e dovrai far riferimento

 

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